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  • quotidianosanita.it

    Ok alla legge per donare il proprio corpo alla scienza per studio e ricerca. Per il consenso varranno le stesse modalità delle DAT

    Il provvedimento punta a regola­mentare e rendere più facile la donazione dei cada­veri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione per renderne più facile la donazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e nei fatti le donazioni sono poche e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi. Previsto il consenso per la donazione, istituzione di un elenco di Centri di riferimento. Servirà però un regolamento Miur, Salute, Interno, previa intesa in Stato-Regioni, per dare attuazione alla norma. Il testo approvato in sede legislativa dalla XII Commissione. IL TESTO

    29 GEN - Regola­mentare la pratica della dissezione dei cada­veri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, è questo l’obiettivo principale del disegno di legge a prima firma dell'attuale viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, approvato oggi in via definitiva dalla Commissione Affari Sociali riunita in sede legislativa. Ricordiamo che il provvedimento era stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 aprile. 


  • adnkronos.com

    Biotestamento, legge operativa dopo due anni

     SANITÀ Pubblicato il: 10/12/2019 17:18

    Biotestamento, legge operativa dopo due anni

     La legge sul biotestamento è operativa dopo due anni dalla sua approvazione, il 22 dicembre 2017. Con la firma da parte ministro della Salute Roberto Speranza del decreto sulla Banca dati nazionale per le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), il testamento biologico o biotestamento arriva all'ultimo capitolo del suo travagliato iter. La legge sul biotestamento era stata approvata due anni fa, ed è in vigore dal 31 gennaio 2018, ma fino ad oggi mancavano alcuni passaggi. Mancava infatti, il registro dove vanno custodite le dichiarazioni presentate dai cittadini che possono essere depositate all'anagrafe dei comuni, alle Asl o negli studi notarili.


  • adnkronos.com

    "Suicidio assistito diverso da eutanasia"

     SANITÀ Pubblicato il: 30/07/2019 11:23

    Dj Fabo - Suicidio assistito diverso da eutanasia

      Il suicidio assistito è diverso dall'eutanasia. A sottolinearlo è il parere pubblicato sul sito del Comitato nazionale per la bioetica 'Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito', approvato nel corso della Plenaria del 18 luglio. Un documento "che nasce con l'idea di dare informazioni chiare sui pro e i contro un'eventuale legislazione sul suicidio assistito. Non dunque un'apertura alla legalizzazione del suicidio assistito, ma piuttosto un valido strumento per indicare nodi, criticità e ed elementi positivi al legislatore, che potrebbe avere un approccio favorevole ma anche contrario" al tema. A sottolinearlo all'Adnkronos Salute è il presidente del Comitato nazionale di bioetica, Lorenzo D'Avack, che evidenzia le "diverse posizioni in seno al Cnb sul tema", e ribadisce più volte come il parere non sia "affatto un'apertura del Comitato al suicidio assistito".


  • quotidianosanita.it

    Eutanasia. Forma attenuata di reato per i conviventi in caso di malattia irreversibile. Prevista obiezione di coscienza per i medici. Esentate da rispetto legge sulle Dat le strutture sanitarie religiose. Ecco il Ddl della Lega

    Mitigate le pene previste dall'articolo 580 del Codice Penale (istigazione al suicidio) se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. Si applicherà la reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui l'autore conviva con il malato e agisca in stato di grave turbamento. Inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla legge sulle Dat, nutrizione e idratazione artificiale non verrebbero più considerati trattamenti sanitari e dunque non potranno essere sospesi. IL TESTO

     19 GIU - Introdurre una forma attenuata di reato per chi conviva stabilmente con il malato, precisando due tipologie di condizioni che rendono meno grave l'illecito: la prima attinente all'autore del fatto, la cui condotta è condizionata dal grave turbamento determinato dalla sofferenza altrui, la seconda riguardante l'ammalato, tenuto in vita con strumenti di sostegno vitale, interessato da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza. E ancora, obiezione di coscienza per i medici ed esenzione dal rispetto della legge sulle Dat per le strutture sanitarie private d'ispirazione religiosa. Inoltre, a differenza di quanto stabilito dalla legge sulle Dat, nutrizione e idratazione artificiale non verrebbero più considerati trattamenti sanitari e dunque non potranno essere sospesi.


  • quotidianosanita.it

    Una “diagnosi fuori tempo” va risarcita anche per l’impossibilità del paziente di esprimere le sue “ultime scelte”. Cassazione allarga il campo dei danni risarcibili 

    Chiamate in causa nella sentenza 10424/2019 della Cassazione anche la legge 38/2010 sulle cure palliative e la 2019/2017 sulle DAT, le cui scelte e i cui effetti sarebbero stati preclusi dall'errore diagnostico. Sentenza rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio. LA SENTENZA. 

    17 APR - Non è solo una questione di mancata diagnosi, ma anche di impedimento al paziente di “operare le sue scelte ultime”. E di mancato rispetto dei presupposti contenuti anche nelle  leggi sul dolore (38/2010) e sulle DAT (2019/2017).

    La terza Sezione civile della Cassazione (sentenza n. 10424), ha affermato che la mancata diagnosi in tempo di una malattia mortale priva il paziente del diritto a operare le sue "scelte ultime", col conseguente diritto di ottenere il risarcimento del danno consistente nella “perdita di un ventaglio di opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima”.

    Il fatto
    Richiesta di risarcimento dei danni, "iure proprio" e "iure hereditatis", conseguenti al decesso di una paziente causato da un errore diagnostico.