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Disabilità. Anche il Senato approva la delega al Governo. Tra le novità l’istituzione di un Garante nazionale e la semplificazione dei processi di accertamento della disabilità
Dopo la Camera, che l’aveva approvato con modifiche il 9 dicembre scorso, anche il Senato ha dato ieri il via libera al testo del ddl di delega in materia di disabilità proposto dalla ministra Stefani. Tra gli obiettivi quello di “garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa”. IL TESTO
21 DIC - Il Senato ha approvato ieri in via definitiva nel testo già approvato con modifiche dalla Camera lo scorso 9 dicembre, il disegno di legge delega al Governo in materia di disabilità approvato su proposta del ministro Erika Stefani il 27 ottobre scorso.
La delega prevede che il Governo adotto, entro venti mesi dalla entrata in vigore del ddl, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.
Ai decreti legislativi lavoreranno diversi dicasteri, da quello per la Disabilità a quello della Salute e saranno adottati previa intesa con la Conferenza Unificata per poi essere esaminati dal Parlamento per il parere.
I decreti legislativi interverranno, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
h) disposizioni finali e transitorie.
Nella definizione del decreti legislativi il Governo si dovrà comunque attenere a una serie di principi e criteri direttivi relativi in particolare:
a) alle definizioni concernenti la condizione di disabilità e alla revisione, al riordino e alla semplificazione della normativa di settore
b) all'accertamento della disabilità e alla revisione dei suoi processi valutativi di base semplificando le procedure e prevedendo l’affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative
c) alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato
d) all'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione, istituendo, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, piattaforme informatiche, accessibili e fruibili e interoperabili con quelle esistenti che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità, garantendo comunque la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli, e contengano anche le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità
e) alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente prevedendo tra l’altro che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative
f) all'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità;
g) al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ridefinendone le competenze e potenziandone la struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e promuovendo le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
21 dicembre 2021