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Suicidio assistito, non punibile il medico per casi determinati
Sulla base della sentenza della Consulta. Aggiornato il Codice deontologico
Redazione ANSA ROMA 06 febbraio 2020 17:30
La Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) ha emesso gli indirizzi applicativi dell'articolo 17.
Negli indirizzi, da oggi parte integrante del Codice di Deontologia Medica, si afferma che "la libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell'individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare". Il Consiglio nazionale Fnomceo, composto dai 106 presidenti degli Ordini territoriali, ha così voluto aggiornare il Codice dopo la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale, che ha individuato una circoscritta area in cui l'incriminazione per l'aiuto al suicidio non è conforme alla Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l'aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l'idratazione e l'alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Se ricorrono tutte queste circostanze, oltre ad alcune condizioni procedurali, l'agevolazione del suicidio non è dunque punibile da un punto di vista penale.
"Abbiamo scelto di allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale - spiega il presidente Fnomceo, Filippo Anelli - in modo da lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza. Restano fermi i principi dell'articolo 17. E ciò in analogia con quanto disposto dalla Corte che, al di fuori dell'area dell'area delimitata, ha ribadito che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio 'non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l'ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile'". Cosa cambierà, dunque, nella pratica? I Consigli di disciplina, spiega Anelli, "saranno chiamati a valutare ogni caso nello specifico, per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte. Se così sarà, il medico non sarà punibile dal punto di vista disciplinare. In questo modo abbiamo voluto tutelare la libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e l'autonomia degli Ordini territoriali".